Con delibera 115 dello scorso 19 ottobre, il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato il nuovo regolamento dei Soccorsi CBRN. Nelle attività non di ausilio alla Forza Armata o in convesione con il Ministero della Salute, i Nuclei o Unità CBRN del Corpo Militare Volontario ed i nuclei del reparto di Sanità Pubblica opereranno sotto l’egidia dei Soccorsi CBRN, nell’Area-3. Tutto questo completa l’iter di rinnovamento dei Soccorsi CBRN iniziato a fine 2016 e culminato nel marzo dello scorso anno, con la sospensione di quei nuclei impossibilitati a svolgere attività di soccorso in presenza di eventi rientranti nella casistica CBRN per vari motivi.
Punto cardine della nuova struttura CBRN è la nuova categorizzazione degli ex nuclei NBCR. Nell’art. 18 vengono sancite le nuove denominazioni e le caratteristiche minime che questi devono possedere. Per quanto riguarda l’idoneità medica, gli appartenenti ai Soccorsi CBRN saranno sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, ciò significa che l’idoneità medica per poter svolgere l’attività CBRN e relativi corsi di formazione e addestramento, potrà essere rilasciata esclusivamente dal medico competente (in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 81/08) e non del medico “abilitato alla professione” che normalmente effettua la visita medica quinquennale ai volontari.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovrà essere aggiornato il regolamento della Formazione CBRN, in attesa di ciò potranno essere richiesti ed organizzati corsi attualmente inseriti nel regolamento della formazione CBRN, tenendo presente che tutti gli abilitati dovranno poi sostenere eventuali moduli aggiuntivi, qualora previsti nei nuovi programmi dei corsi di formazione. E’ allo studio un piano che preveda, nel limite del possibile, l’estensione delle zone operative di questi nuclei al fine di garantire la copertura anche in quelle regioni sprovviste di stazione deco.